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Casa, Ecobonus 110%

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Casa, Ecobonus 110%

Le novità nel Decreto Rilancio

Il decreto legge Rilancio (Dl 34/2020) ha introdotto una nuova percentuale di detrazione del 110% nell’ambito degli interventi per il risparmio energetico qualificato (cosiddetto Ecobonus, già agevolato al 50-65-70-75-80-85%).

Con tale strumento, sarebbe infatti possibile usufruire di una detrazione fiscale pari al 110% del costo sostenuto per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico (c.d. sisma-bonus – parallelo all’ecobonus), per le spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.

TRE INTERVENTI TRAINANTI PER ATTIVARE IL 110%

Il testo del decreto Rilancio conferma l’avvio del sisma-bonus e dell’Ecobonus del 110%, fornendo l’elenco dei lavori per i quali si potrà accedere alle detrazioni maggiorate:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Sole se “congiuntamente ad almeno uno” di questi tre nuovi interventi dell’ecobonus (interventi <<trainanti>>) verranno sostenute spese per gli altri interventi già agevolati al 50-65-70-75-80-85% per il risparmio energetico qualificato o per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, già agevolata al 50%, a tutti questi interventi spetterà la detrazione del 110%.

Il super bonus del 110% spetterà anche per i lavori di adeguamento antisismico (sisma-bonus), senza che sia necessario aver sostenuto almeno uno dei tre nuovi interventi <<trainanti>>.

Ecobonus al 110% anche per Impianto Solare Fotovoltaico e Colonnine di Ricarica

C’è la volontà di dare impulso agli investimenti green alla base delle novità previste dal decreto Rilancio.

L’Ecobonus del 110% si applicherà anche all’installazione di Impianti solari Fotovoltaici e sistemi di accumulo, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico; il limite di spesa si riduce a 1.600 euro per ogni KW di potenza nominale, se l’installazione avviene nell’ambito di ristrutturazione urbanistica (art.3 comma 1, lettere d), e), ed f) Dpr 6 giugno 2001, n.380).

La possibilità di accedere al super bonus sarà in ogni caso subordinata all’esecuzione di uno dei tre lavori <<trainanti>>o quelli per il sisma-bonus.

Vi è un ulteriore vincolo: il bonus del 110% per i pannelli solari e relativi sistemi di accumulo spetterà esclusivamente in caso di cessione in favore di GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non sono cumulabili con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste e con gli incentivi per lo scambio sul posto.

L’impiego dei Sistemi di Accumulo (con lo stesso limite di spesa di 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 1.000 per ogni KWh di capacità di accumulo) diventa particolarmente utile, in quanto l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, se non direttamente consumata, viene ceduta gratuitamente al Gse; senza un sistema di accumulo dedicato, si rischia di produrre energia gratuita per la rete.

L’Ecobonus del 110% si applicherà anche all’installazione di Colonnine di Ricarica di veicoli elettrici negli edifici purché tale intervento sia fatto contestualmente agli interventi trainanti energetici; in tal caso il limite di spesa è pari a euro 3.000.

BENEFICIARI

Il superbonus può essere usufruito solo se gli interventi sono effettuati da:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • enti con le stesse finalità degli Iacp (Istituti autonomi Case Popolari);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Il comma 10 dell’art. 119 in esame specifica inoltre che, nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico sono effettuati su edifici unifamiliari è possibile fruire della detrazione nella maggior misura del 110% soltanto se l’edificio è adibito ad abitazione principale e anche per l’unità immobiliare concessa in locazione / a disposizione solo se facente parte di un immobile composto da più unità immobiliari mentre non è fruibile se l’immobile locato / adisposizione è costituito da un edificio unifamiliare.

REQUISITI

Per beneficiare del 110% sui tre interventi trainanti e sugli interventi tipicamente agevolati all’ecobonus dall’art.14 del DL 63/2013 dovranno essere prodotti:

  • progetto;
  • relazione di conformità (ai sensi della Legge 10/91) prima dell’inizio dei lavori;
  • Attestato di Qualificazione Energetica (per chiudere i lavori)
  • Attestato di Prestazione Energetica (APE)

La detrazione è possibile solamente se si ottiene il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.

PER GLI INTERVENTI AGEVOLATI E’ POSSIBILE NON SPENDERE UN EURO

Accanto all’aumento della percentuale di detraibilità, la novità più di rilievo è rappresentata dal doppio intervento di ripristino del meccanismo dello sconto in fattura, accanto alla possibilità di cessione del credito d’imposta alla banca.

L’obiettivo è quello di consentire alle famiglie di fare lavori in casa a costo zero, seguendo due diverse vie:

  • anticipando il costo dei lavori, con successiva cessione del credito d’imposta alla banca o ad altri intermediari finanziari, di modo da poter ottenere subito il rimborso della spesa sostenuta;
  • cedendo il credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori, che applicherà uno sconto sul corrispettivo dovuto e potrà utilizzare la somma in compensazione per il pagamento delle imposte o cederlo a sua volta senza limiti, e anche alle banche.

Rimane, comunque, invariata la possibilità di usufruire dell’ecobonus e del sisma-bonus in detrazione fiscale, con la dichiarazione dei redditi, per 5 anni.

Le spese, sostenute dal 01 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021, per le quali è possibile optare, alternativamente, per la detrazione, trasformazione in credito di imposta (con eventuale successiva cessione) o il c.d. “sconto in fattura” sono quelle relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
  • efficienza energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 (interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 110%);
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013 e di cui al comma 4 (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR compresi quelli di cui ai commi 5 e 6;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013 nonché quelle di cui comma 8 con detrazione del 110%.